Datore assente alla firma del contratto di soggiorno
Il contratto di soggiorno va firmato entro 15 giorni dall'ingresso: senza invio allo Sportello Unico il nulla osta è revocato, salvo colpa non del lavoratore.
Se il datore che ha ottenuto il nulla osta non firma il contratto di soggiorno, il documento firmato non raggiunge lo Sportello Unico per l'immigrazione entro 15 giorni dall'ingresso e il nulla osta è rifiutato o revocato. L'articolo 22, comma 5 ter, del D.Lgs. 286/1998 fa salvi la forza maggiore e il ritardo non imputabile al lavoratore.
Il comma 5 ter e il ritardo del datore
La procedura di ingresso per lavoro subordinato segue quattro passaggi. Il datore presenta la domanda, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta, il lavoratore ottiene il visto ed entra in Italia. A quel punto le due parti devono sottoscrivere il contratto di soggiorno, e il contratto firmato deve essere trasmesso allo Sportello Unico.
Il comma 5 ter dell'articolo 22 disciplina il caso in cui quest'ultimo passaggio non avviene nei termini. La conseguenza è il rifiuto o la revoca del nulla osta. La norma prevede però due eccezioni: la forza maggiore e il ritardo non imputabile al lavoratore. Quando è il datore a non presentarsi, è questa seconda eccezione che il lavoratore deve poter documentare.
Per l'ufficio del personale di un'impresa italiana il rischio è concreto anche nella posizione opposta, cioè quando l'impresa intende assumere un lavoratore già entrato con un nulla osta rilasciato ad altri. La validità del titolo dipende da adempimenti che il primo datore non ha compiuto.
Il calendario in giorni
I termini dell'articolo 22 si sommano e lasciano margini stretti. La tabella riporta quelli che il datore e il lavoratore devono rispettare.
| Fase | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Decisione sul nulla osta | 60 giorni dall'assegnazione della domanda alle quote | art. 22, comma 5 |
| Conferma della domanda da parte del datore | 15 giorni dalla comunicazione di verifica per il visto | art. 22, comma 5 quinquies |
| Validità del nulla osta | non oltre 6 mesi dal rilascio | art. 22, comma 5 |
| Firma del contratto di soggiorno | 15 giorni dall'ingresso in Italia | art. 22, comma 6 |
| Trasmissione del contratto firmato | nei termini, a pena di rifiuto o revoca | art. 22, comma 5 ter |
Il primo rischio si colloca prima dell'ingresso. Se il datore non conferma la domanda entro 15 giorni dalla comunicazione di verifica per il visto, la domanda si considera respinta e l'eventuale nulla osta già rilasciato è revocato (comma 5 quinquies). Il secondo rischio è la finestra di 15 giorni dopo l'ingresso, durante la quale il lavoratore dipende interamente dalla presenza del datore allo Sportello Unico.
Le tutele del lavoratore senza colpa
Lo stesso articolo contiene le regole che tutelano il lavoratore quando il datore non si presenta.
Il comma 6 bis stabilisce che fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente già di lavorare in Italia. Il lavoratore entrato regolarmente non è quindi privo di titolo nei giorni che precedono la firma.
Il comma 5 ter prevede un'eccezione. Il ritardo causato dal datore non è imputabile al lavoratore, e la revoca del nulla osta non è una conseguenza automatica quando il lavoratore dimostra di essersi presentato e di aver cercato il datore. Comunicazioni scritte, ricevute di appuntamento e segnalazioni allo Sportello Unico costituiscono la prova utile.
Il comma 11 dispone che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno, e il lavoratore può dichiarare l'immediata disponibilità ai servizi per l'impiego. La norma riguarda il lavoratore che ha già un permesso, ma indica il principio che l'ordinamento applica al rapporto interrotto per fatto del datore.
Le verifiche sul datore prima della domanda
Il caso del datore che non si presenta si previene in parte con le verifiche che la legge stessa prevede. Il comma 5 bis dispone il rifiuto del nulla osta quando il datore ha riportato nei cinque anni precedenti una condanna, anche non definitiva, per reati come l'intermediazione illecita di manodopera. Un'impresa che subentra o che collabora con un intermediario deve quindi conoscere la storia del datore che ha presentato la domanda.
Sul piano operativo, l'ufficio del personale che riceve un lavoratore in questa situazione dovrebbe raccogliere la copia del nulla osta e del visto, la data di ingresso, la prova dei tentativi di contatto con il primo datore e ogni comunicazione con lo Sportello Unico. I requisiti abitativi collegati al contratto sono trattati nell'articolo sull'idoneità alloggiativa, il passaggio dal lavoro stagionale a quello subordinato in quello sulla conversione del permesso stagionale. Le posizioni aperte in Italia sono pubblicate sulla bacheca delle offerte.
Il testo vigente dell'articolo 22 è consultabile su Normattiva.
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