Accordo di integrazione: cosa firma il lavoratore extra UE
Il DPR 179/2011 lega il primo permesso di almeno un anno alla firma dell'accordo di integrazione: perdere tutti i crediti porta a revoca del permesso ed espulsione.
Il lavoratore extra UE con più di 16 anni che entra per la prima volta in Italia e chiede un permesso di almeno un anno firma l'accordo di integrazione con lo Stato (DPR 179/2011). Senza firma la Questura non rilascia il permesso, e la perdita di tutti i crediti porta a revoca ed espulsione.
Il rischio per il datore: revoca ed espulsione
Per l'ufficio del personale l'accordo di integrazione non è un adempimento del lavoratore estraneo al rapporto di lavoro. L'articolo 4 bis, comma 2, del D.Lgs. 286/1998 prevede che la perdita integrale dei crediti comporti la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero. Il rapporto di lavoro cessa con il titolo di soggiorno che lo sostiene.
La conseguenza si manifesta tardi, al momento della verifica dell'accordo, quando l'impresa ha già sostenuto i costi della selezione, dell'ingresso e della formazione. Il datore non è parte dell'accordo, ma ha interesse a conoscerne gli obblighi e a non ostacolarne l'adempimento.
Ambito dell'obbligo ed esenzioni dalla revoca
L'articolo 1, comma 2, del DPR 179/2011 delimita l'ambito con tre requisiti cumulativi: età superiore a 16 anni, primo ingresso in Italia, domanda di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Il lavoratore assunto con nulla osta per lavoro subordinato a tempo indeterminato o di durata annuale rientra di norma in questa definizione.
La regola della revoca per perdita dei crediti non si applica invece a tutti i titolari di permesso. L'articolo 4 bis, comma 2, esclude alcune categorie.
| Tipo di permesso | Accordo e revoca per perdita dei crediti |
|---|---|
| Lavoro subordinato, primo ingresso, durata di almeno un anno | firma obbligatoria, revoca applicabile |
| Asilo | esclusa la revoca |
| Motivi umanitari | esclusa la revoca |
| Motivi familiari | esclusa la revoca |
| Soggiornante di lungo periodo UE | esclusa la revoca |
La tabella mostra perché la posizione del lavoratore cambia con il titolo. Un dipendente che ottiene in seguito un permesso per motivi familiari o un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo esce dall'area della revoca prevista dall'articolo 4 bis.
La firma nel calendario del permesso
L'accordo si colloca all'inizio del percorso di soggiorno. La sottoscrizione è condizione per il rilascio del permesso da parte della Questura, secondo l'articolo 4 bis, comma 2. Nel calendario di un'assunzione dall'estero si inserisce quindi dopo l'ingresso con il nulla osta e prima della consegna del permesso di soggiorno.
Per l'impresa ne discendono due indicazioni pratiche. La prima riguarda l'organizzazione: il lavoratore deve potersi recare in Prefettura per la firma negli stessi giorni in cui sono fissati gli altri appuntamenti dell'ingresso, e il turno di lavoro va pianificato di conseguenza. La seconda riguarda il periodo successivo: gli obblighi assunti con l'accordo si svolgono mentre il rapporto di lavoro è in corso, e l'orario concordato deve lasciarne lo spazio.
La procedura e i costi del permesso per lavoro sono trattati nell'articolo sul permesso di soggiorno per lavoro, l'alloggio richiesto per il contratto di soggiorno in quello sull'idoneità alloggiativa. Le posizioni aperte sono sulla bacheca delle offerte.
Le fonti da tenere nel fascicolo
Il quadro poggia su due testi. Il DPR 179/2011, regolamento sulla disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2011 ed è entrato in vigore il 10 marzo 2012. L'articolo 4 bis del D.Lgs. 286/1998 fissa il legame fra accordo, rilascio del permesso e revoca.
Il fascicolo del dipendente dovrebbe contenere la copia dell'accordo firmato e la data della sottoscrizione, accanto al nulla osta, al contratto di soggiorno e al permesso. Il testo del regolamento è consultabile su Normattiva.
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