Formazione all'estero e titolo di prelazione: assumere con l'articolo 23
L'art. 23 del D.Lgs. 286/1998 consente l'ingresso fuori quota a chi completa un corso approvato. Il visto si chiede entro 12 mesi e arriva in 90 giorni.
L'art. 23 del D.Lgs. 286/1998 permette a un datore italiano di assumere lavoratori che hanno completato all'estero un programma di formazione professionale e civico linguistica approvato dalle autorità italiane. Chi conclude il corso entra fuori dalle quote del decreto flussi e ottiene un titolo di prelazione per l'ingresso per lavoro.
Che cosa è il titolo di prelazione e chi approva i programmi
La norma esiste dal 1998, ma è stata riscritta dal DL 20/2023, convertito dalla Legge 50/2023, per farne un canale di ingresso vero e non una possibilità teorica. La logica è semplice: lo Stato riconosce che una persona formata prima della partenza, sulle competenze tecniche e sulla lingua italiana, arriva pronta al posto di lavoro. In cambio quell'ingresso non consuma quota.
I programmi non si autocertificano. Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'approvazione spetta a una Commissione interministeriale coordinata dal Ministero del Lavoro, con la partecipazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Agricoltura e della Conferenza Stato Regioni. Le linee guida operative sono fissate dalla Direttiva ministeriale n. 27 del 7 luglio 2023. Un corso organizzato all'estero da un ente che non ha ottenuto l'approvazione della Commissione non produce alcun titolo di prelazione, per quanto serio sia il suo contenuto didattico.
Il programma approvato deve contenere una parte di formazione professionale sulle mansioni e una parte di formazione civico linguistica sull'italiano e sui diritti e doveri del lavoratore. Il datore di lavoro che vuole usare questo canale, in pratica, non parte da un annuncio ma da un ente formatore già inserito in un programma approvato per il Paese di origine da cui intende assumere.
I tempi della procedura e il confronto con il decreto flussi
I termini dell'art. 23, come indicati dal Ministero del Lavoro, sono più stretti di quelli della via ordinaria. Il nulla osta al lavoro è rilasciato entro 30 giorni, con silenzio assenso alla scadenza. Il visto di ingresso può essere chiesto entro 12 mesi dalla conclusione del corso e viene rilasciato entro 90 giorni dalla domanda. Dopo l'ingresso, il contratto di soggiorno si firma entro 15 giorni.
| Elemento | Articolo 23, formazione all'estero | Decreto flussi ordinario |
|---|---|---|
| Quota | Ingresso fuori quota | Dentro le quote annuali del DPCM |
| Momento della domanda | Quando il corso è concluso | Solo nella data di invio fissata dal decreto |
| Nulla osta | Entro 30 giorni, con silenzio assenso | Istruttoria dello Sportello Unico dopo il click day |
| Validità del titolo | Visto richiedibile entro 12 mesi dal corso | Nulla osta legato alla tornata in cui è stato ottenuto |
| Rilascio del visto | Entro 90 giorni dalla domanda | Secondo i tempi del consolato |
La differenza che conta per chi pianifica è la prima riga insieme alla seconda. Nel decreto flussi la finestra di invio dura poche ore e le quote si esauriscono subito, come mostra la ripartizione nelle quote del decreto flussi dal 2026 al 2028. Con l'art. 23 il calendario lo detta il corso, non il calendario del Governo. Il prezzo è che il corso va organizzato e approvato con largo anticipo, spesso un anno prima dell'arrivo previsto.
Sul costo, la norma non prevede una tariffa statale a carico del datore oltre ai diritti ordinari della pratica di nulla osta e del visto. Il costo reale è la formazione stessa: docenza tecnica, corso di italiano, sede e certificazione nel Paese di origine, voci che ricadono sul soggetto che organizza il programma. È un investimento che ha senso su un fabbisogno ripetuto, per esempio venti saldatori l'anno per tre anni, e non su un'assunzione singola. Il passaggio successivo all'arrivo resta identico alla via ordinaria, con la firma del contratto di soggiorno e il confronto con la sequenza descritta nel percorso del nulla osta.
Dove si perde il vantaggio
L'errore più caro è lasciar scadere la finestra dei 12 mesi. Il titolo di prelazione nasce con la conclusione del corso e ha una durata definita: se il datore individua il lavoratore tredici mesi dopo la fine della formazione, la persona rientra nella via ordinaria e deve aspettare la tornata del decreto flussi come chiunque altro. Su un gruppo formato a scaglioni, questo significa tenere un registro delle date di conclusione per ciascun allievo, non una data unica per il corso.
Il secondo punto di rottura è l'approvazione del programma. Capita che un datore finanzi un corso presso un ente estero affidabile e scopra a corso finito che il programma non era fra quelli approvati dalla Commissione interministeriale, oppure che l'approvazione riguardava un'annualità diversa. Il risultato è una formazione utile sul piano tecnico e priva di effetti sull'ingresso. La verifica dell'approvazione va fatta prima di iscrivere gli allievi, con riferimento al programma e all'annualità precisi.
Per un datore italiano con un fabbisogno stabile in un unico mestiere, l'art. 23 è il canale che toglie l'assunzione dalla lotteria delle quote e la riporta su un calendario governabile. Richiede però di ragionare con un anno di anticipo e di scegliere l'ente formatore prima del lavoratore. La nostra pagina per i datori di lavoro spiega come impostiamo un programma di formazione nel Paese di origine prima dell'apertura di un corridoio.
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